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ESMA mette in guardia dalla “stupidità artificiale”

6/22/2024 | Francesco D'Arco

L’autorità dell’UE pubblica una dichiarazione sull’uso dell’IA nella consulenza finanziaria indicandone i benefici ed evidenziandone i rischi. E sul suo utilizzo offre delle prime linee guida.


“La macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingoiarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita. E come volete che ce le ridiano, l'anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine?”. European Securities and Markets Authority (ESMA), l’autorità di regolamentazione dei mercati dell’UE, con la sua dichiarazione pubblica  sull’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nella fornitura di servizi di investimento al dettaglio, sembra rispondere alla domanda che Luigi Pirandello pone nel romanzo del 1925 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Oggi quella macchina che incute timore in molti settori industriali, compreso quello degli investimenti e della consulenza finanziaria, è l’Intelligenza Artificiale (IA).

“Sebbene la diffusione dell'IA sia ancora nella sua fase iniziale e lo sviluppo non sia uniforme tra le imprese e gli Stati membri, è probabile che il potenziale impatto sui comportamenti delle imprese e sulla protezione degli investitori al dettaglio sia significativo” scrive subito ESMA nel documento, quasi a voler mettere in chiaro che non si oppone all’evoluzione in corso. Ma anzi la vuole affrontare con razionalità e buon senso, per questo chiarisce che la dichiarazione per ora si propone di fornire “alcune linee guida iniziali alle imprese di investimento" invitandole a utilizzare l'IA, "alla luce dei loro obblighi fondamentali ai sensi della MiFID II” e senza perdere mai di vista “l’imperativo di dare sempre la priorità ai migliori interessi dei clienti”.

ESMA individua, al momento, alcuni ambiti dove l'utilizzo dell'IA ha già portato (o porterà) dei benefici: servizio clienti e supporto; conformità, gestione del rischio; rilevamento delle frodi; efficienza operativ; e, naturalmente, la fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti/gestione del portafoglio. In merito a quest’ultimo ambito ESMA afferma che “gli strumenti di IA potrebbero essere utilizzati dalle imprese per analizzare le informazioni di un cliente in merito alle conoscenze e all'esperienza, alla situazione finanziaria (compresa la tolleranza al rischio) e agli obiettivi di investimento (comprese le preferenze di sostenibilità) al fine di fornire raccomandazioni di investimento personalizzate o gestire e riequilibrare i portafogli dei clienti”. Non solo. “Poiché l'intelligenza artificiale è in grado di elaborare grandi quantità di dati finanziari, comprese le tendenze di mercato, i dati storici e gli eventi di cronaca, per prevedere i movimenti del mercato. Tali strumenti potrebbero essere utilizzati dalle imprese per sviluppare strategie di investimento e individuare potenziali opportunità di investimento da utilizzare per i servizi di consulenza in materia di investimenti/gestione del portafoglio di cui sopra. Potrebbe anche essere utilizzato per supportare la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio, monitorando l'esposizione complessiva al rischio del portafoglio di un cliente e garantendo che le caratteristiche del portafoglio rimangano allineate al profilo del cliente (in particolare la tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento)”.

Ma attenzione. Tali benefici possono portare con se anche molti rischi se si perde di vista la MiFID. “Sebbene un'analisi approfondita dei potenziali rischi del fenomeno dell'IA vada oltre l'ambito della presente Dichiarazione, è noto che gli strumenti di IA devono attualmente affrontare sfide legate a: mancanza di responsabilità e supervisione (eccessivo affidamento), mancanza di trasparenza e comprensibilità/interpretabilità, sicurezza/privacy dei dati, robustezza/affidabilità dell'output, qualità dei dati di addestramento e bias algoritmici” spiega l’ESMA nel documento che analizza l’applicazione dell’IA nei servizi di investimento attraverso la “lente dei requisiti MiFID II, in particolare quelli relativi ai requisiti organizzativi, ai requisiti di condotta aziendale e all'obbligo generale di agire nel migliore interesse del cliente”.

Risultato: non solo è fondamentale essere trasparenti con i clienti in merito al ruolo dell'IA nei processi decisionali in materia di investimenti relativi alla prestazione di servizi di investimento, ma è anche necessario definire robuste strutture di governance, proporzionate all’uso dei sistemi di IA. Più in particolare, l’intermediario dovrebbe adottare procedure proporzionate di gestione del rischio, prestando  attenzione alle aree in cui l’IA abbia un’influenza più significativa, alla luce anche dei servizi prestati. 

Con riguardo, in particolare, alla prestazione del servizio di consulenza, ESMA si aspetta che: i dati utilizzati come input per i sistemi di IA siano pertinenti, sufficienti e rappresentativi; gli algoritmi e i relativi output siano formati e convalidati su set di dati accurati, completi e sufficientemente ampi; siano istituiti controlli ex ante ed ex post per garantire l’accuratezza delle informazioni fornite e/o utilizzate dai sistemi di IA nonché la persistente conformità agli obblighi di cui alla MiFID II e siano programmati stress test periodici in condizioni di mercato avverse.

In conclusione l’IA è indubbia protagonista dei progetti di sviluppo del mondo della consulenza finanziaria, e i suoi benefici sono spesso evidenti per tutti gli attori. Anche alle autorità di vigilanza. Ma ESMA invita a perseguire il progresso, senza dimenticare i principi fondamentali del servizio offerto ai clienti, quasi a voler invitare, per parafrasare il Pirandello dei “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, a non lasciare che il fascino dell’IA porti al “trionfo della stupidità”. Ad evitare che queste innovazioni “che dovevano rimanere strumenti” diventino “invece, per forza, i nostri padroni”.

 

 Foto di Maximalfocus su Unsplash 
 

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