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12/3/2024 | Antonio Martino (in foto sopra) e Ernesto Carile (in foto sotto), avvocati dello studio legale DLA Piper
La gestione della ricchezza, attraverso le attività di private banking e wealth management, costituisce un settore di primaria importanza.
La combinazione tra prodotti e servizi finanziari sofisticati, sempre più personalizzati, e una clientela facoltosa, con magari persone politicamente esposte, complesse strutture proprietarie di asset non del tutto trasparenti e allocate in vari Paesi (talvolta non hanno regimi AML/CFT equivalenti al quadro dell’UE) rende non di meno questo settore altamente vulnerabile ai fini del riciclaggio di denaro.
Il livello elevato di rischio del settore, ampiamente riconosciuto a livello europeo, ha spinto la Banca d’Italia a lanciare una campagna ispettiva mirata a verificare la consapevolezza del livello di rischio degli operatori e la conseguente adozione dei meccanismi di mitigazione.
A seguito di questa iniziativa, il 3 agosto 2023 sono stati emanati gli Orientamenti di vigilanza nella prestazione di servizi e attività di private banking.
Nel documento, si sottolinea l’importanza per gli operatori di adottare solide procedure di adeguata verifica, calibrate sui rischi specifici dei servizi e della clientela private.
Viene inoltre suggerito di considerare l’adozione di misure rafforzate e, nei casi in cui il rischio sia particolarmente elevato o si sospetti l’origine illegittima dei fondi, di verificare, conformemente all’Orientamento settoriale n. 12 delle Linee Guida EBA 2021, l’origine del reddito e del patrimonio del cliente.
A tale proposito, si segnala che il documento non fornisce alcuna informazione di dettaglio sulle misure da adottare per un efficiente presidio.
Talune importanti informazioni per la valutazione del rischio possono essere tratte dal suddetto documento dell’Autorità Bancaria Europea, ove viene fornita un’ampia rassegna di fattori di rischio sia connessi ai prodotti, ai servizi ed alle operazioni, sia relativi ai clienti, sia geografici o correlati al Paese.
Inoltre, viene indicato il client manager quale figura centrale per la valutazione del rischio, opportunamente affiancato da un supervisore indipendente per eliminare potenziali conflitti di interesse.
La Banca d’Italia ha altresì raccomandato un rafforzamento del sistema di screening delle operazioni anomale e del relativo processo valutativo al fine di poter individuare le incongruenze che possono condurre all’inoltro di una segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all’astensione dall’effettuazione dell’operazione o alla chiusura del rapporto.
Il 19 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’ “AML package” contenente, tra l’altro, il Regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla riforma del sistema AML-CTF. Nel Regolamento, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027, tra i fattori indicativi di situazioni ad alto rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione viene indicata specificatamente l’attività di private banking.
Ciò comporterà il ricorso alla procedura di adeguata verifica rafforzata che si sostanzierà nella richiesta di informazioni supplementari sul cliente e sui titolari effettivi, sulla natura prevista del rapporto d’affari, sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e dei titolari effettivi, sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite e sulla loro coerenza con il rapporto d’affari.
Inoltre, l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto sarà subordinata all’approvazione dell’alta dirigenza del soggetto obbligato.
Viene infine prescritto che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nel Regolamento in questione.
Gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi relativi a società o trust sono chiamati ad adottare ulteriori misure quando intrattengono un rapporto d’affari individuato come ad alto rischio che comporta la gestione di beni con un valore di almeno cinque milioni di euro, per un cliente che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50 milioni. In tali casi, devono essere adottate misure e procedure specifiche per mitigare i rischi associati ai servizi e ai prodotti personalizzati offerti al cliente.
Inoltre, è necessario prevenire e gestire i conflitti di interesse tra il cliente e gli alti dirigenti o i dipendenti del soggetto obbligato alla conformità.
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