Tempo di lettura: 1min
4/30/2024 | Daniele Barzaghi
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è tornato sul tema della compatibilità dei propri iscritti con il mestiere di consulente finanziario, tematica di cui si parla da almeno vent'anni con timori di prevaricazioni e sconfinamenti da parte di entrambe le tipologie di professionisti.
Col Pronto Ordine 22 / 2024 (ovvero una delle più recenti risposte date dall'Ordine ai propri assistiti, ndr) il CNDCEC ha ricordato come sarebbe incompatibile la professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede perchè questo implicherebbe l’offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati come sim o banche (secondo l’art. 4, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 139/2005).
L’attività di consulente finanziario, intesa nella sua versione autonoma o indipendente, invece, “non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione”.
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie