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4/23/2012 | Roberto Abate
Si salvano dall'imposta straordinaria le attività scudate prima di gennaio 2011. E' la novità che emerge dalla conversione del decreto fiscale (Dl 16/2012) dalla Camera, che ha anche fatto slittare al 16 luglio la data del prelievo della stessa imposta straordinaria e dell'imposta del bollo speciale.Stando all'ultima versione del testo, infatti, l'una tantum si applicherà solo sulle dismissioni effettuate da primo gennaio al 5 dicembre 2011. Per le attività finanziarie che sono state scudate al 6 dicembre 2011, in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, per il solo 2012 è prevista un'imposta straordinaria dell'1%. L'emendamento ha difatti stabilito che vengano tassati solo i prelievi e le dismissioni fatte lo scorso anno fino al 5 dicembre.
Il decreto, però manca ancora di ulteriori chiarimenti da parte delle Agenzie delle entrate. Pertanto, a detta degli esperti, si ritiene che per prelievi e dismissioni si intendano tutte le operazioni che compotino la perdita di segretazione. Ecco alcuni casi: l'accredito proventi derivanti da attività segretate o dalla loro cessione o rimborso su conti non segretati; l'utilizzo delle somme segretate per investimenti non immessi nel conto segreto; il trasferimento delle attività a intermediario non residente o a intermediario residente alddove non sia stato comunicato dal primo intermediario la volontà di conservare il regime di riservatezza; il prelievo delle attività affidate in amministrazione, custodia o deposito; l'espressa rinuncia da parte del cliente; l'accredito sul conto di somme diverse dai redditi prodotti dalle attività rimpatriate soggetti a ritenua alla fonte o sostitutiva.
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