12/12/2016

La legge sul “dopo di noi” e l’affidamento fiduciario

Il 25 giugno scorso è entrata in vigore la legge sul “Dopo di noi” - l. 22 giugno 2016, n. 112 - da lungo tempo attesa e volta a favorire il benessere, la piena inclusione so-ciale e l'autonomia delle persone con disabilità. Si tratta di una nuova risposta alle esigenze di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. Le misure previste dalla nuova legge si aggiungono ai livelli di assistenza, cura e sostegno già previsti dalla legislazione vigente in favore delle famiglie che hanno tra i propri componenti per-sone meno fortunate.

 

Le novità più interessanti riguardano il trattamento fiscale prima e l’inquadramento giuridico poi di questi 3 strumenti.

 

Aspetti fiscali - Vengono previste agevolazioni fiscali per i conferimenti da parte di soggetti privati a favore di trust, vincoli di destinazione (art. 2645 ter cc) e di fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario che hanno lo scopo di tutelare le persone con gravi disabilità. Si parte con l'esenzione da imposta di dona-zione e successione dei conferimenti ai tre strumenti a tutela del soggetto debole, si prosegue con l’ applicazione dell’imposta di registro e ipocatastale in misura fissa (e non variabile) degli stessi conferimenti e con l'esenzione dall’imposta di bollo per la gestione di questi patrimoni. Si conclude con la deducibilità dei conferimenti con il limite del 20% del reddito ed il tetto massimo di 100.000€.

 

Aspetti giuridici - Viene riconosciuta la separazione patrimoniale e la capacità se-gregativa del contratto di affidamento fiduciario oltre che del trust e del vincolo di destinazione. Via libera dunque ai contratti di affidamento fiduciario che vengono legittimati dalla nuova normativa ed hanno una valenza assai più ampia di quella utilizzabile a tutela dei più deboli. Con il contratto di «affidamento fiduciario» un soggetto, detto affidante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario, affinché quest’ultimo, con riguardo a determinati beni mobili o immobili la cui titolarità viene attribuita dall’affidante all’affidatario, impieghi tali beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante e accettato dall’affidatario. I beni vengono vincolati e diventano non aggregabili dai creditori del conferente.

 

È chiaro tuttavia che il programma dettato dall’affidante deve essere rea-le e meritevole di tutela come sarebbe ad esempio il mantenimento dei bisogni di una famiglia, il sostegno all’istruzione o l'avviamento alla professione di un figlio. Insomma, da più parti si sostiene che è arrivato il trust all’italiana...

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